mercoledì 13 febbraio 2008

Lettera aperta al Garante del Contribuente Dott. U. LOI

PREMESSA: La presente, oltre che una pubblica DENUNCIA, vuole anche essere un invito a riflettere su un delicato argomento che assale una minoranza invisibile cui nessun mass-media parla mai, perché vittima sacrificale dell'ignobile modus operandi criminale posto in essere dal Ministero dell'economia e finanze, Agenzia delle Entrate e Giudici Tributari, con il quale, negli atti di Accertamento e contenzioso Tributario "In nome del Popolo Italiano" (con frequente avallo della Corte di Cassazione) fanno uso e abuso illegittimo e immorale delle Leggi e della Giustizia a danno di migliaia e migliaia di cittadini-contribuenti... che tradotto significa che: in spregio del popolo coglione vengono legittimate vere e proprie Estorsioni che devastano vite di uomini, donne, bambini e cose. Intere famiglie indebitamente vessate ed estorte dei beni acquisiti con l'onesto lavoro di una vita e precluse del diritto alla vita di relazione!

Nel contempo vediamo sotto gli occhi di tutti, i cosiddetti "furbetti del quartierino": grandi evasori, ladri, scaltri e criminali di ogni rango, a volte addirittura conferiti con onorificenze dell'ordine al merito della Repubblica, "in nome dello stesso popolo coglione" pavoneggiare e spadroneggiare a destra e a manca!

 "i poeti la ingiustizia non la vedono mai dove non esiste, ma molto 
spesso dove gli altri non la vedono affatto" (C. Baudelaire).

Pur consapevole della mia inadeguatezza in un tema di tale vastità e complessità, a fronte dell'arbitrarietà dell'ingiustizia subita, non avendo né cercando "santi in paradiso", la disperata condizione mi ha portato a ribellarmi ed imbattermi in una lunga interminabile e ossessiva ricerca negli abissi di Internet volta ad acquisire informazioni sufficienti cui poter dare una plausibile risposta nel merito per cercare di capire  (che fare?) come fare - da solo - per non dover accettare l'inaccettabile!

La lettera quindi, è frutto di informazioni acquisite dalla lettura di saggi, osservazioni, documenti e proposte di illustri studiosi del Contenzioso Tributario in Italia; alcuni di questi, pur presentando prospettive variegate e talvolta anche discordanti, potrebbero costituire una base per sviluppare riflessioni volti a sensibilizzare il cittadino su un argomento, che forse non porterà  mai gente in piazza, ma di indiscutibile interesse pubblico; scopo per cui è nata la decisione di renderla "aperta".


N.B. Il destinatario tiene copia originale, integrale, sin dal 20/12/2007.

Lettera aperta al Dott. Umberto LOI
 (Presidente dell'Ufficio  Garante del  Contribuente - Regione Lombardia)

 
Considerazioni e quesiti  relative alla Sua comunicazione sull'esito negativo all'istanza di Autotutela da Lei posta all'Agenzia delle Entrate di Pavia.



Egregio Signor Garante,

1 - il diniego in ordine all'istanza di Autotutela (Prot. n. 2259/2007 del 13.12.2007) a modesto parere del sottoscritto cittadino-contribuente ritiene che non sia sorretto da una adeguata motivazione in quanto in presenza ad una istanza su iniziativa dello stesso Garante, l'ufficio ha il dovere di concluderlo, positivo o negativo che sia (ai sensi della legge 241/90 e dei principi ribaditi dallo stesso statuto del contribuente) mediante l'adozione di un provvedimento espresso, quantomeno una "dichiarazione esplicita " (ai fini giuridici, cui art. 395, n. 2-3 c.p.c.) con tutte le motivazione contenute e che questo poi venga fatto pervenire allo stesso contribuente interessato. La Sua relazione è alquanto carente, per non dire peggio.

2 - In riferimento alla denunciata illegittimità della notifica, argomento cardine, liquidato con poche, semplici, parole, rispondo in seguito.

In primis, in relazione alla Sua osservazione "...Tenuto presente oltre tutto che l'esistenza di una residenza anagraficamente accertata è cosa diversa dalla reperibilità  effettiva"
me lo conceda, ha tutta l'impressione - non potendo (?) fare altro - di un volersi arrampicare sugli specchi; pratica comune di colui che cerca di difendere l'indifendibile giacché, se oltre alla mia prima "Lettera di un contribuente "Irreperibile"" a Lei pervenuta tramite il mio secondo inoltro del 02 nov. 2007 al Governo italiano (cui si evince chiaramente che la stessa è rivolta principalmente a tutti i dicasteri del governo - da qui l'origine della "Sua" istanza)  e oltre al successivo invio di inconfutabili documenti probatori a Lei pervenuti, ancora non sia stato sufficiente a fornirLe una consapevolezza precisa sulla mia effettiva reperibilità; ebbene, oltre a un reiterato invito a una più attenta rilettura di tutta la documentazione da me prodotta, Abbia la compiacenza di osservare quanto segue...
Così... per mero scrupolo di coscienza, nel caso quanto già vissuto nella Sua esperienza professionale non Le fosse ancora stato possibile acquisire quel tanto di "percezione" sufficiente da poter distinguere la differenza che passa tra una dichiarazione "oggettiva" o viceversa; prima di pronunciarsi in considerazioni accampate, esiste un metodo semplice e vecchio quanto il mondo per accertarsene; La invito quindi a fare - seppur in modo informale - una breve verifica al fine di stabilire con certezza se - sin dal 1994 a tutt'oggi - la mia reperibilità sia sempre stata presente o meno. Può indagare oltre se vuole, dappertutto! potrebbe rimanerne stupito! Tutto ciò Le costerebbe veramente poco, potrebbe bastare una semplice telefonata alla Direzione dell'ufficio Postale o all'Azienda Riscossione Tributi di Pavia.

3 - In relazione a "Il contenuto della Sua istanza, relativa al denunciato vizio di notifica ha formato oggetto delle decisioni di primo e secondo grado del competente giudice tributario e non offre quindi profili nuovi"
Egregio Signor Garante, tenuto conto che, come Lei ben sa, nel caso di specie, tutta la procedura dell'ufficio e degli stessi giudici è susseguita da violazioni  delle norme e comportamenti volti forzatamente all'occultamento della verità! Quindi, in tal caso, un vizio sostanziale, che induce alla discriminazione, al pregiudizio e al travisamento dei fatti, emerso solo dopo la lettura della sentenza in appello, origine della decisione: non costituisce forse un nuovo profilo cui debba essere riconosciuto l'esercizio dell'autotutela e quindi la sacrosanta legittimazione all'impulso nella procedura per un più compiuto riesame del caso specifico?

A siffatte condizioni, allora dire che l'autotutela è inibita dal giudicato formatosi sui motivi del ricorso, respinto nel merito, equivale a denegare assolutamente ogni residua forma di tutela giuridica, non potendo per l'appunto la parte soccombente invocare altri motivi di annullamento se non quelli stessi formulati nel ricorso, ulteriormente arricchiti con nuova e migliore documentazione probatoria.

Pertanto, una sentenza palesemente viziata, quindi, clamorosamente illegittima  - come concretamente avvenuto nel caso di specie - in quanto, gli stessi giudici, nelle motivazioni di rigetto dell'appello annotano che in data 12/09/2002, il sottoscritto avrebbe ricevuto una - mai avvenuta - notifica di accertamento, che poi, come da documento inviatole, smentisce clamorosamente tale nota, in quanto, in data 12/09/2002, come Lei ben sa, il sottoscritto, ha ricevuto una regolare notifica di deposito attinente a un semplice Invito al Contraddittorio (cui nella stessa sentenza non v'è la benché minima nota) e non una notifica di accertamento; quindi, alla luce di questo ulteriore  vizio (paralogismo?): per quale motivo non costituisce un nuovo profilo cui debba essere riconosciuto l'esercizio dell'autotutela?

Allora che senso avrebbe l'esercizio dell'autotutela se poi innanzi a tali gravi errori di giudizio, un contribuente che ha acquisito nuove informazioni, documenti probatori che accertano ulteriormente la veridicità  delle motivazioni oltre a quelle già  denunciate nel ricorso, addirittura sullo stesso argomento per cui si è formata la decisione, gli viene poi precluso il sacrosanto diritto di potersene avvalere?

Ai fini dell'attivazione della procedura dell'autotutela, a mio modesto parere, ritengo che la figura del Garante del contribuente rivesta grande importanza in quanto si tratta di una figura cui vengono attribuiti poteri di informazioni e richieste documentazioni volti ad accertare l'eventuale lesione di un diritto, nonchè poteri di persuasione e di influenza, diretti ad imporre il riesame dell'atto ritenuto illegittimo dal contribuente all'ufficio competente, favorendo, in sede di riesame dell'atto, quel contraddittorio che può essere mancato (intenzionalmente precluso nel caso di specie) in sede di deliberazione dell'atto impugnato.



Inoltre, come nel caso di specie, qualora un atto palesemente illegittimo possa recare grave danno al contribuente soccombente consentire un diretto intervento della Direzione Regionale cui l'ufficio appartiene, pertanto, in tali casi (non essendo la P.A. una qualunque parte privata nel processo dovrebbe sempre riconoscere l'illegittimità  dei propri atti, anche quando la situazione giuridica si sia determinata in senso ad essa favorevole , anche attraverso l'opportunità  di inficiare la certezza e la stabilità  acquisite col giudicato) è tenuta a valutare le concrete possibilità in cui l'atto origine della lite possa contenere in se il concreto pericolo per contribuente di subire un ulteriore danno grave e irreparabile; come purtroppo vergognosamente avvenuto nel caso di specie!



Se così non fosse, non resterebbe che avallare una triste tesi molto diffusa, basta fare una semplice ricerca (di settore) su internet per accertarsene, ossia la consolidata convinzione che la "Carta Costituente" cui sono poste le regole sancite dallo "Statuto del Contribuente" in concreto hanno in sè un valore meramente illusorio, simile agli specchietti per le allodole, caratterizzate da velleità, la cui unica praticità sarebbe quella di  "Carta straccia", alcuni  - tra questi, io per primo - sostengono addirittura che l'utilizzo maggiormente appropriato sarebbe quello di "Carta igienica".



4 - Per quanto attiene la seconda e ultima nota della Sua relazione: "...al merito della pretesa tributaria, l'Ufficio ha ritenuto che non sussistino elementi tali da giustificare l'esercizio dell'autotutela e la Sua istanza anche su questo punto, non offre al Garante elementi per reiterare la richiesta."



Egregio Signor Garante,  tengo a sottolinearLe che gli atti di accertamento tributario, che in genere costituiscono la massima parte degli atti oggetto di impugnazione nel processo tributario, si avvalgono soprattutto di presunzioni (per lo più relative) che esprimono il caratteristico modus operandi dell'Amministrazione finanziaria; tali provvedimenti vengono definiti, volta a volta, accertamento sintetico, induttivo, analitico-induttivo  (cfr.: artt. 38, 39 D.P.R. n. 600/73, sulle imposte dirette; artt. 54, 55 D.P.R. n. 633/72, sull'IVA).  Valgono in proposito anche per il diritto tributario i principi generali sulle presunzioni contenuti nel codice civile  (artt. 2726-2729) tra cui per primo quello per il quale la presunzione  (relativa) può essere superata solo con una prova diretta e contraria!



Infine, l'impietosa metafora che emerge da questa paradossale condizione rivela da un lato, l'immagine di un uomo con capacità di relazione, motivazioni produttive e contributive nulle con prospettive ancora più devastanti, dall'altro - alla luce dell'irriducibile relatività dell'esistenza - la conferma che in Italia sempre più la schiera degli "eletti": Onorevoli, Presidenti, Ministri, Giudici, Garanti, Saltimbanchi, Burattinai e quant'altri che regolano i fili del lecito e dell'illecito, nella loro rappresentazione priva di compimento, non rivelano altro che lo specchio di una nazione sciagurata nella quale si riflettono tutti quegli inquietanti misteri volti a far sì che l'idea della giustizia venga tradita di buonora in tutte le sue rappresentazioni col gusto del ribaltamento! Una tendenza già antica ma che oggi testimonia ancor più impietosamente tutto il suo disgusto per la democrazia nell'applicazione delle sue leggi ai casi molteplici e complessi della vita sociale. Insomma, una sorta di confraternita senza ritegno, basata sul disprezzo per qualsivoglia residua forma di morale e di giustizia.


In conclusione, l'ormai pronto a tutto "sottoscritto-contribuente", per quanto sappia bene quanto sia difficile cambiare "lo stato delle cose", in considerazione della evidente, ipertrofica, decadenza morale della "ragion d'essere" nazionale; la preclusione dei diritti posti in essere nei confronti del sottoscritto, rafforza maggiormente quella consapevolezza morale sulla giustezza delle mie azioni! Consapevolezza che mi accompagna a far sì che per il resto della Mia Vita riuscirò comunque... a vivere e a morire da Essere Umano!



Un Essere Umano, un Uomo urtato da una tempesta che racchiude in se solo dolore e amarezze! ma che nulla di buono gli mostra, nulla di nuovo gli insegna. contento del passato e rassegnato a un avvenire duro a venire, si sa! Nel contempo resterò sempre fiero e inebriato dalla certezza di non poter mai raggiungere la Vostra BASSEZZA!!!



Credo d'essermi lasciato andare oltremodo, e altrettanto che questa lettera, forse inusuale, irriverente, non sarà sufficiente a destare l'"inerzia" (?) delle istituzioni! Figuriamoci!!
Tuttavia lascerò queste parole scritte a documento della MIA COLLERA!!!


Ancora in fiduciosa attesa.... quantomeno delle Sue scuse.

Cordiali Saluti.
                                                                     A. T.

  Photo © G. Garcin

Qui: "il caso di specie"

domenica 10 febbraio 2008

Colpevole perché innocente!




PREMESSA: Onde evitare facili malintesi giova sottolineare che non intendo inficiare la lotta all'evasione fiscale, anzi... ma solo sottolineare ai lorsignori del governo - e subalterni - di non menar troppo vanto... tanto quanto di non fare di tutta l'erba un fascio nella lotta all'evasione; ma di applicare di volta in volta quella dovuta diligenza volta a far sì che l’imposizione, ove vi fosse, deve gravare sulla effettiva capacità contributiva e non fare uso e abuso di leggi astruse - al fine di irretire e vessare moltitudini di cittadini - che si traducono in inverosimili, ignobili!... quanto illegittime Estorsioni!!!... 



Il caso di specie



E' una singolare vicenda che richiama a certi romanzi di kafkiana memoria le cui proposizioni e paradossi si fondono, si confondono e formano un senso dell'assurdo surreale e grottesco abilmente disposte per sorprendere il lettore. Tuttavia quanto segue non è frutto di narrazione letteraria ma di una vicenda in cui l'inquietudine e l'angoscia kafkiana è più reale del reale. Una vicenda sulla quale se solamente volessi dar completo sollievo alla mia COLLERA, il solo chiarificarla richiederebbe la scrittura di un lunghissimo capitolo non conclusivo a sé stante.

Mi limito pertanto alla sola esposizione dei fatti per la quale non serve una fervida immaginazione ma basta e avanza per mostrare alcune gioiose immagini dell'abiezione morale, etica e intellettuale ascrivibile a una Pubblica Amministrazione (dal più alto dei funzionari al più basso dei pubblici ufficiali) capace di  veri e propri artifizi e raggiri oltre l'illecito l'illegittimo e l'inimmaginabile! che si traducono in angherie e persecuzioni che gettano "esseri in carne ed ossa"  nello sconforto, nell'esasperazione e nell'impotenza più assoluta! in perenne balia di un ambiente politico-burocratico e giuridico degradato e spietato! 

Poiché è impossibile cominciare, scrivere una parola senza inciampare contro un fatto kafkiano, mi servirò della più celebre parafrasi kafkiana modellandola all'uopo:"... non c'è dubbio che dietro tutte le manifestazioni della Pubblica Amministrazione finanziaria (e non) stia una grossa organizzazione che non solo dà lavoro a gentaglia corruttibile, ispettori ridicoli e giudici tributari venduti o, nel migliore dei casi, modesti, ma mantiene anche funzionari di alto e altissimo grado, con l'innumerevole, inevitabile seguito di uscieri, scrivani, messi e faccendieri, magari persino carnefici! E il senso di questa grande organizzazione, signori? Consiste nel comminare a carico di persone incolpevoli (=una colpa inespiabile!...) un accertamento tributario irrazionale, preconcetto, vessatorio, astruso, assurdo e per lo più infruttuoso.

Già, proprio così...., perché nel caso di specie, sta gentaglia - a parte l'aspetto sadico per l'aver sconvolto l'esistenza di un uomo (la cui Dignità però non s'è mai piegata ai ricatti e pertanto - come il signor k - ha pagato a caro prezzo perché finito nella "cava" dell'indigenza) e tentato in tutti i modi di vessarlo nel modo più ignobile e vile senza riuscirvi e senza aver mai visto un solo centesimo delle decine e decine di migliaia di euro pretesi farabuttescamente - ha anche agito a danno della stessa P.A. dato che, per un verso o per l'altro, a pagare le loro malefatte è sempre lo stesso fesso e vessato Pantalone.

Per entrare nel merito della vicenda, come in tutti i racconti dell'assurdo e del grottesco, tutto si manifestò perfidamente! perentoriamente! come un fulmine a ciel sereno con tutto il suo bagliore sinistro! un maledetto giorno di fine estate 2004, e precisamente il 27 settembre, quando mi venne notificata una cartella esattoriale di circa 40.000 euro che mi raggelò il sangue nelle vene e nel cuore. Superato lo shock iniziale, ancora impietrito e in preda allo stupore più allucinato, trovai le forze per correre immediatamente all'Agenzia delle Entrate con la viva speranza che fosse solo l'effetto di uno abbaglio tremendo! un errore riprovevole! Un equivoco! Insomma, che c'era stato uno sbaglio... che era stato solo uno scherzo per ridere. Ma invece no! Niente errori!  Quella era una cartella perfettamente regolare e si riferiva a un accertamento induttivo tributi anno 1998 notificato - meraviglia delle meraviglie! - a  mia completa insaputa! il 10 dicembre 2003, per "irreperibilità del destinatario" (ossia ai sensi dell'art. 60, lettera e - Dpr n. 600/73 sostitutivo nel processo tributario dell'art. 143 c.p.c.). N.B. accertamento il cui termine di "decadenza" sarebbe scaduto il 20 di dicembre del medesimo 2003 (vedi il link a seguito relativo all'evidenziato nella relata di notifica). Quando si dice a pensar mal...

Di colpo scoprivo l’Assurdità tutta intera senza commettere grossolani errori di giudizio. A detta loro, la mia residenza era nient’altro che un’opera di fantasia. Questa sì che era inedita. Roba da stropicciarsi gli occhi! E io stupido che non lo sapevo proprio mentre in quella residenza non solo vi vivevo ma che anche vi lavoravo e che quotidianamente - anche e soprattutto per questioni professionali - vi ricevevo ogni sorta  di corrispondenza. 

Quando uscii da quell'edificio mi sentivo ancora più stralunato di quando vi entrai. Vedevo fantasmi bizzarramente travestiti da robot che svolazzavano e schizzavano numeri da un capo all'altro della terra e del cielo. Restai a lungo abbacinato da quella spaventevole baruffa numerica; stavo in preda alle traveggole e non ero più così sicuro che 2 + 2 facesse ancora 4 perché poco prima nella “Stanza 101” mi spiegarono che forse poteva fare anche 3 o anche 5, 6, a seconda...

Fatto ricorso alla CTP, nel merito, si chiede l'annullamento della cartella esattoriale sostenendo che la notificazione dell'accertamento è illegittima per evidente vizio di notifica (e relata palesemente incompleta), dato che il ricorrente non ha mai cambiato luogo di residenza di dove tuttora vive e lavora e che pertanto la fantomatica irreperibilità del destinatario se v’è stata: v'è stata nella sola realtà a rovescia e abbacinata del messo notificatore a tal punto da confondere i fantasmi delle sue allucinazioni con esseri umani in carne e ossa!

La CTP rigetta il ricorso sostenendo che "Il ricorrente non può essere definito "residente" presso un indirizzo che ivi non lasci in alcun modo un riferimento per il proprio nominativo".
Motivazione completamente falsa! Frutto malsano della scellerata inadeguatezza del messo comunale e, di conseguenza, dell'illecita condotta posta in essere prima, dall’Agenzia delle Entrate, per aver riposto una fiducia “cieca” su un soggetto pericoloso perché "incapace di intendere e di volere" e, dopo, del "cieco" (pre)giudizio dei giudici tributari, i quali se ne strafotterono cosmicamente di considerare le prove documentali e testimoniali a prova del fatto che - anche per ovvi motivi professionali - chi scrive ha sempre tenuto affisso il proprio nominativo (+ numero telefono e indicazione per accedervi) in alto a capo, anzi in epigrafe alla lista dei citofoni. Per il semplice fatto che l'immobile (un seminterrato adibito a studio/abitazione, c.d. open-space) dove vive e lavora non è munito di citofono.

Nella fattispecie, "La Suprema Corte di Cassazione, cfr. Cass. Civ. Sez. I 16 luglio 2003, n. 11138, argomenta che tali elementi, non sono di per sé idonei a inferire, per ciò sol fatto, la presunzione negativa in relazione alla effettiva residenza dell’interessato nel luogo indicato in quanto insussistente l’obbligo giuridico di affiggere il proprio nominativo sui citofoni o sulle cassette della posta. In questi casi debbono soccorrere le informazioni delle persone del luogo e segnatamente, gli accessi diretti da parte del notificante.

Pertanto, "Il ricorso alla notificazione ai sensi dell’art. 143 c.p.c. (o ai sensi dell'art. 60, lettera e - Dpr n. 600/73) non può e non deve essere bellamente impiegato senza che il notificatore si sia fatto parte diligente e abbia, di conseguenza, eseguito le ricerche prodromiche a reperire l’interessato, semprechè nei limiti ragionevoli della normale diligenza.[...] Dalle ricerche e dalle indagini effettuate, il notificante deve dare conto nella relazione di notificazione." Fonte: Regione Piemonte: Attività di Notificazione - Pag. 21 (La notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti.)  

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PRECISA inoltre CHE LA NOTIFICAZIONE E' ILLEGITTIMA anche quando, malgrado le ricerche del messo notificatore, non si conosca in quale comune risieda il destinatario. Cosa che non mi pare sia avvenuta nella fattispecie, giacché ciò che più balza agli occhi è che nella "Relata di Notifica" prodotta dall’Agenzia delle Entrate non v'è nessuna traccia di ricerche effettuate dal messo notificatore! Niente di Niente! Pertanto la natura kafkiana della vicenda è frutto della superficialità inescusabile del messo notificatore (fatto/reato molto grave) ma nondimeno lo è stata quella dell’Agenzia delle Entrate e dei giudici tributari, i quali, continuarono imperterriti nelle loro vessazioni.
Il Rigetto, ovviamente, scaturì una conseguente cartella esattoriale di circa 44.000 euro (chissà perché le cartelle esattoriali mi vengono puntualmente notificate regolarmente?)  con fermo amministrativo dei beni mobili e, a breve, un'altra relativa agli interessi di mora, più un'altra relativa a un'altro accertamento induttivo relativo all'anno 2001, questa volta notificatomi regolarmente, a cui mesi prima rifiutai l'estorsione, ops... l'adesione!

Apro una parentesi. Ricordo che quando andai per il contraddittorio relativo all'accertamento del 2001, la prima impressione che ebbi osservando intorno l'ambiente circostante cui vedevo solo volti dallo sguardo immutabile davanti a uno schermo, fu quella di trovarmi come in una sorta di cyber-spazio dove il personale mediante un processo di introiezione viene interconnesso in una "realtà preconcetta" che trasforma il reale in virtuale che diventa reale. Una sorta di "stanza 101" orwelliana dove la realtà oggettiva è un dato di fatto meramente soggettivo determinato da un’accozzaglia di umanoidi programmati per imporre la vessazione sistematica.

Mi sentivo come intrappolato in una rete invisibile penetrata dalla sola luce sfolgorante delle lampade da interrogatorio poste a fronte di un cervellone con sembianze umanoidi le cui proposizioni e moltiplicazioni stavano fuori dallo Spazio e del Tempo! Allora, memore della prima impressione, capii ben presto che non m'ero sbagliato e che cervelloni del genere dovevano essercene molti anche nelle altre stanze dell'edificio. Così come capii al tempo stesso che quell'accertamento (2001) non sarebbe mai scattato se soltanto i "cervelloni" dell'Ufficio - delle Estorsioni - fossero stati meno cecati nella lettura della dichiarazione dei redditi. Perché non si capisce s’è per mera incapacità o per pura impostura non mi è stato “considerato” il reddito dichiarato (nell’apposito rigo RE25) prodotto con la cessione dei “diritti d’autore”, che sommato all’importo ordinario (rigo RE1), risultava aver dichiarato un reddito complessivo di oltre 52.000.000 di lire! Importo più che sufficiente a giustificarne la congruità e dunque la non esecutività dell’accertamento induttivo! 

Mentre, è appurato che l’accertamento dell'anno 1998 scattò perché ai tempi fui uno dei pochi "furbi" italiani a non richiedere il famigerato Condono Fiscale del Governo Berlusconi. Anzi, a conferma di ciò, ricordo bene il giorno in cui andai all'Ufficio delle Estorsioni, ops... delle Entrate per informazioni relative a un avviso di invito al contraddittorio ricevuto senza data o termine alcuno cui potersi presentare, la cyber-funzionaria-responsabile mi disse che i termini erano già scaduti (quali... e quando?) e mi consigliò di attivarmi per una tempestiva richiesta del Condono; le risposi, mostrandoglielo, che su quell'invito non v'era posto termine alcuno ma che comunque, poiché non non avevo mai evaso un bel niente, di tale richiesta me ne fottevo; ribattè che in tal caso sarei potuto essere oggetto di accertamento... risposi pacifico che non avevo nulla da temere e che potevano farlo come e quando gli pareva! 

Sì!... come e quando cavolo gli pareva! ma caxxo!... ma chi avrebbe mai potuto immaginare che un’accozzaglia di farabutti assoldati da uno Stato di Dritti, ops... di Diritto, potesse mettere in pratica una delle più inverosimili, grottesche, tragicomiche vicende di caccia di frodo a danno di un "contribuente" farabuttescamente giudicato a priori "irreperibile" benché irreperibile non è stato Mai!!! Chiusa la parentesi.

Per riprendere il filo del discorso... altre angherie, altri tormenti, altri ricorsi e altre cartelle esattoriali che - tra l'uno e l'altro - sommariamente ad oggi (10/02/2008) superano i 60 mila euro e passa di estorsioni! Soldi che non ho ma anche se li avessi... Mai pagherei!!! Mai!... Manco se mi piovessero milioni di euro in testa!... Li brucerei piuttosto!...

Ricorso in appello alla CTR di Milano gli immeritevoli giudici di merito confermano (copia e incolla) la sentenza della CTP; rigettano l'appello aggiungendovi una - mai avvenuta - notificazione dell'accertamento una prima volta al 12/09/2002 cui nota, documento o copia non v'è traccia in nessun ricorso e ancor meno nei controricorso dell'Agenzia delle Estorsioni, ops... delle Entrate! 

A questo punto che fare? Assumere un avvocato "Tributarista-Cassazionista" e ricorrere in Cassazione?

A tal proposito, così si esprime l'Amministrazione Finanziaria, ed in generale la P. A.:"Il ricorso per cassazione non ha un effetto devolutivo, e nel caso, non introduce una rinnovazione del giudizio. Inoltre, la stessa Corte precisa che le Circolari e risoluzioni ministeriali – Non hanno natura normativa – Insindacabilità nel giudizio di legittimità., Con la sentenza n. 11449 del 30 maggio 2005, è tornata a ribadire che le circolari e gli atti, interpretativi dell’Amministrazione finanziaria hanno efficacia meramente interna e non costituiscono fonte di diritto, cosicché la loro eventuale violazione non è denunciabile in Cassazione a norma dell’art. 360, primo comma. n. 3 c.p.c."

A questo punto, in virtù della beffa della notifica e conseguenti sentenze criminali - quindi all'aumentare dei danni professionali, patrimoniali e non patrimoniali (morali ed esistenziali) - mi ritrovai in uno stato di rabbia e frustrazione per cui il solo pensiero di dover ancora una volta rivolgermi al Mercato della giustizia per un torto subito proprio da coloro che i torti li dovrebbero riparare, mi faceva incaxxare da morire! Decisi quindi che basta! Costi quel che costi ma NON CI STO PIU'! E così scrissi una "Lettera di un contribuente Irreperibile" inviandola e inoltrandola - via e-mail - a tutti gli uffici e dicasteri preposti e financo agli "Onorevoli eletti" volta a far sì che almeno uno di questi si degnasse di darmi una Onorevole spiegazione” relativa al modus operandi farabuttesco e criminale del fisco e della sua (in)giustizia. 

Ovviamente non vi fu riscontro alcuno se non - in quanto incluso nella lista e-mail dei destinatari - quello del Garante del contribuente della Regione Lombardia il quale, forse in virtù della veste che ricopre si sentì in dovere di attivare un'istanza di autotutela al fine di un riesame del caso. Atto che si rivelò una sorta di specchietto per le allodole in quanto - essendo l'autotutela del tutto discrezionale alla P.A. - quelli dell'Ufficio delle Eestorsioni se ne strafotterono. Perché, a loro insindacabile giudizio  - vedi. "Lettera aperta al Garante del Contribuente" -  uno può avere tutte le ragioni e tutte le prove inconfutabili del mondo, ma lorsignori se ne strafottono cosmicamente! Pertanto, se dopo anni e anni di ingiustizie e angherie non sei ancora morto per rabbia, per impotenza e/o crepacuore, stai pur tranquillo che - specie se sei caduto in miseria senza aver mai fottuto il prossimo e non hai e né cerchi "santi protettori" né in Cielo né in Terra, ce la metteranno tutta perché ciò possa avvenire nel peggiore dei modi possibili!                                              

A. T.                                                                                                                           10/02/08  
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P.s. A tal proposito, - al fine di dare al processo tributario pari dignità con quello civile ed amministrativo - così scrive l'avv. Mauzizio Villani, (nella lettera aperta a M. Conigliaro - Vice Pres. Ass. Naz. Dottori Commercialisti):

[...] Dopo trent’anni di esperienza professionale sul campo, partendo dalla semplice constatazione (sotto gli occhi di tutti) che la giustizia tributaria non funziona, perchè i giudici sono nominati su proposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze (cioè, una delle parti in causa) ed inoltre la difesa incontra molti limiti e preclusioni, per costringere il contribuente a patteggiare [...] a danno del vessato ed esasperato cittadino-contribuente e del suo difensore, oggi spesso deluso e mortificato nella sua professionalità. L'invito pressante che rivolgo a tutti i professionisti [è...]  dare una risposta chiara alla mia domanda iniziale (Volete difendere il contribuente o il fisco?") soprattutto in un momento storico - politico come l’attuale di “emergenza tasse”, “alta pressione tributaria” e “possibili rivolte fiscali” dove i diritti del contribuente sono spesso violati vergognosamente.[...].

  Photo © G. Garcin