mercoledì 13 febbraio 2008

Lettera aperta al Garante del Contribuente Dott. U. LOI

PREMESSA: La presente, oltre che una pubblica DENUNCIA, vuole anche essere un invito a riflettere su un delicato argomento che assale una minoranza invisibile cui nessun mass-media parla mai, perché vittima sacrificale dell'ignobile modus operandi criminale posto in essere dal Ministero dell'economia e finanze, Agenzia delle Entrate e Giudici Tributari, con il quale, negli atti di Accertamento e contenzioso Tributario "In nome del Popolo Italiano" (con frequente avallo della Corte di Cassazione) fanno uso e abuso illegittimo e immorale delle Leggi e della Giustizia a danno di migliaia e migliaia di cittadini-contribuenti... che tradotto significa che: in spregio del popolo coglione vengono legittimate vere e proprie Estorsioni che devastano vite di uomini, donne, bambini e cose. Intere famiglie indebitamente vessate ed estorte dei beni acquisiti con l'onesto lavoro di una vita e precluse del diritto alla vita di relazione!

Nel contempo vediamo sotto gli occhi di tutti, i cosiddetti "furbetti del quartierino": grandi evasori, ladri, scaltri e criminali di ogni rango, a volte addirittura conferiti con onorificenze dell'ordine al merito della Repubblica, "in nome dello stesso popolo coglione" pavoneggiare e spadroneggiare a destra e a manca!

 "i poeti la ingiustizia non la vedono mai dove non esiste, ma molto 
spesso dove gli altri non la vedono affatto" (C. Baudelaire).

Pur consapevole della mia inadeguatezza in un tema di tale vastità e complessità, a fronte dell'arbitrarietà dell'ingiustizia subita, non avendo né cercando "santi in paradiso", la disperata condizione mi ha portato a ribellarmi ed imbattermi in una lunga interminabile e ossessiva ricerca negli abissi di Internet volta ad acquisire informazioni sufficienti cui poter dare una plausibile risposta nel merito per cercare di capire  (che fare?) come fare - da solo - per non dover accettare l'inaccettabile!

La lettera quindi, è frutto di informazioni acquisite dalla lettura di saggi, osservazioni, documenti e proposte di illustri studiosi del Contenzioso Tributario in Italia; alcuni di questi, pur presentando prospettive variegate e talvolta anche discordanti, potrebbero costituire una base per sviluppare riflessioni volti a sensibilizzare il cittadino su un argomento, che forse non porterà  mai gente in piazza, ma di indiscutibile interesse pubblico; scopo per cui è nata la decisione di renderla "aperta".


N.B. Il destinatario tiene copia originale, integrale, sin dal 20/12/2007.

Lettera aperta al Dott. Umberto LOI
 (Presidente dell'Ufficio  Garante del  Contribuente - Regione Lombardia)

 
Considerazioni e quesiti  relative alla Sua comunicazione sull'esito negativo all'istanza di Autotutela da Lei posta all'Agenzia delle Entrate di Pavia.



Egregio Signor Garante,

1 - il diniego in ordine all'istanza di Autotutela (Prot. n. 2259/2007 del 13.12.2007) a modesto parere del sottoscritto cittadino-contribuente ritiene che non sia sorretto da una adeguata motivazione in quanto in presenza ad una istanza su iniziativa dello stesso Garante, l'ufficio ha il dovere di concluderlo, positivo o negativo che sia (ai sensi della legge 241/90 e dei principi ribaditi dallo stesso statuto del contribuente) mediante l'adozione di un provvedimento espresso, quantomeno una "dichiarazione esplicita " (ai fini giuridici, cui art. 395, n. 2-3 c.p.c.) con tutte le motivazione contenute e che questo poi venga fatto pervenire allo stesso contribuente interessato. La Sua relazione è alquanto carente, per non dire peggio.

2 - In riferimento alla denunciata illegittimità della notifica, argomento cardine, liquidato con poche, semplici, parole, rispondo in seguito.

In primis, in relazione alla Sua osservazione "...Tenuto presente oltre tutto che l'esistenza di una residenza anagraficamente accertata è cosa diversa dalla reperibilità  effettiva"
me lo conceda, ha tutta l'impressione - non potendo (?) fare altro - di un volersi arrampicare sugli specchi; pratica comune di colui che cerca di difendere l'indifendibile giacché, se oltre alla mia prima "Lettera di un contribuente "Irreperibile"" a Lei pervenuta tramite il mio secondo inoltro del 02 nov. 2007 al Governo italiano (cui si evince chiaramente che la stessa è rivolta principalmente a tutti i dicasteri del governo - da qui l'origine della "Sua" istanza)  e oltre al successivo invio di inconfutabili documenti probatori a Lei pervenuti, ancora non sia stato sufficiente a fornirLe una consapevolezza precisa sulla mia effettiva reperibilità; ebbene, oltre a un reiterato invito a una più attenta rilettura di tutta la documentazione da me prodotta, Abbia la compiacenza di osservare quanto segue...
Così... per mero scrupolo di coscienza, nel caso quanto già vissuto nella Sua esperienza professionale non Le fosse ancora stato possibile acquisire quel tanto di "percezione" sufficiente da poter distinguere la differenza che passa tra una dichiarazione "oggettiva" o viceversa; prima di pronunciarsi in considerazioni accampate, esiste un metodo semplice e vecchio quanto il mondo per accertarsene; La invito quindi a fare - seppur in modo informale - una breve verifica al fine di stabilire con certezza se - sin dal 1994 a tutt'oggi - la mia reperibilità sia sempre stata presente o meno. Può indagare oltre se vuole, dappertutto! potrebbe rimanerne stupito! Tutto ciò Le costerebbe veramente poco, potrebbe bastare una semplice telefonata alla Direzione dell'ufficio Postale o all'Azienda Riscossione Tributi di Pavia.

3 - In relazione a "Il contenuto della Sua istanza, relativa al denunciato vizio di notifica ha formato oggetto delle decisioni di primo e secondo grado del competente giudice tributario e non offre quindi profili nuovi"
Egregio Signor Garante, tenuto conto che, come Lei ben sa, nel caso di specie, tutta la procedura dell'ufficio e degli stessi giudici è susseguita da violazioni  delle norme e comportamenti volti forzatamente all'occultamento della verità! Quindi, in tal caso, un vizio sostanziale, che induce alla discriminazione, al pregiudizio e al travisamento dei fatti, emerso solo dopo la lettura della sentenza in appello, origine della decisione: non costituisce forse un nuovo profilo cui debba essere riconosciuto l'esercizio dell'autotutela e quindi la sacrosanta legittimazione all'impulso nella procedura per un più compiuto riesame del caso specifico?

A siffatte condizioni, allora dire che l'autotutela è inibita dal giudicato formatosi sui motivi del ricorso, respinto nel merito, equivale a denegare assolutamente ogni residua forma di tutela giuridica, non potendo per l'appunto la parte soccombente invocare altri motivi di annullamento se non quelli stessi formulati nel ricorso, ulteriormente arricchiti con nuova e migliore documentazione probatoria.

Pertanto, una sentenza palesemente viziata, quindi, clamorosamente illegittima  - come concretamente avvenuto nel caso di specie - in quanto, gli stessi giudici, nelle motivazioni di rigetto dell'appello annotano che in data 12/09/2002, il sottoscritto avrebbe ricevuto una - mai avvenuta - notifica di accertamento, che poi, come da documento inviatole, smentisce clamorosamente tale nota, in quanto, in data 12/09/2002, come Lei ben sa, il sottoscritto, ha ricevuto una regolare notifica di deposito attinente a un semplice Invito al Contraddittorio (cui nella stessa sentenza non v'è la benché minima nota) e non una notifica di accertamento; quindi, alla luce di questo ulteriore  vizio (paralogismo?): per quale motivo non costituisce un nuovo profilo cui debba essere riconosciuto l'esercizio dell'autotutela?

Allora che senso avrebbe l'esercizio dell'autotutela se poi innanzi a tali gravi errori di giudizio, un contribuente che ha acquisito nuove informazioni, documenti probatori che accertano ulteriormente la veridicità  delle motivazioni oltre a quelle già  denunciate nel ricorso, addirittura sullo stesso argomento per cui si è formata la decisione, gli viene poi precluso il sacrosanto diritto di potersene avvalere?

Ai fini dell'attivazione della procedura dell'autotutela, a mio modesto parere, ritengo che la figura del Garante del contribuente rivesta grande importanza in quanto si tratta di una figura cui vengono attribuiti poteri di informazioni e richieste documentazioni volti ad accertare l'eventuale lesione di un diritto, nonchè poteri di persuasione e di influenza, diretti ad imporre il riesame dell'atto ritenuto illegittimo dal contribuente all'ufficio competente, favorendo, in sede di riesame dell'atto, quel contraddittorio che può essere mancato (intenzionalmente precluso nel caso di specie) in sede di deliberazione dell'atto impugnato.



Inoltre, come nel caso di specie, qualora un atto palesemente illegittimo possa recare grave danno al contribuente soccombente consentire un diretto intervento della Direzione Regionale cui l'ufficio appartiene, pertanto, in tali casi (non essendo la P.A. una qualunque parte privata nel processo dovrebbe sempre riconoscere l'illegittimità  dei propri atti, anche quando la situazione giuridica si sia determinata in senso ad essa favorevole , anche attraverso l'opportunità  di inficiare la certezza e la stabilità  acquisite col giudicato) è tenuta a valutare le concrete possibilità in cui l'atto origine della lite possa contenere in se il concreto pericolo per contribuente di subire un ulteriore danno grave e irreparabile; come purtroppo vergognosamente avvenuto nel caso di specie!



Se così non fosse, non resterebbe che avallare una triste tesi molto diffusa, basta fare una semplice ricerca (di settore) su internet per accertarsene, ossia la consolidata convinzione che la "Carta Costituente" cui sono poste le regole sancite dallo "Statuto del Contribuente" in concreto hanno in sè un valore meramente illusorio, simile agli specchietti per le allodole, caratterizzate da velleità, la cui unica praticità sarebbe quella di  "Carta straccia", alcuni  - tra questi, io per primo - sostengono addirittura che l'utilizzo maggiormente appropriato sarebbe quello di "Carta igienica".



4 - Per quanto attiene la seconda e ultima nota della Sua relazione: "...al merito della pretesa tributaria, l'Ufficio ha ritenuto che non sussistino elementi tali da giustificare l'esercizio dell'autotutela e la Sua istanza anche su questo punto, non offre al Garante elementi per reiterare la richiesta."



Egregio Signor Garante,  tengo a sottolinearLe che gli atti di accertamento tributario, che in genere costituiscono la massima parte degli atti oggetto di impugnazione nel processo tributario, si avvalgono soprattutto di presunzioni (per lo più relative) che esprimono il caratteristico modus operandi dell'Amministrazione finanziaria; tali provvedimenti vengono definiti, volta a volta, accertamento sintetico, induttivo, analitico-induttivo  (cfr.: artt. 38, 39 D.P.R. n. 600/73, sulle imposte dirette; artt. 54, 55 D.P.R. n. 633/72, sull'IVA).  Valgono in proposito anche per il diritto tributario i principi generali sulle presunzioni contenuti nel codice civile  (artt. 2726-2729) tra cui per primo quello per il quale la presunzione  (relativa) può essere superata solo con una prova diretta e contraria!



Infine, l'impietosa metafora che emerge da questa paradossale condizione rivela da un lato, l'immagine di un uomo con capacità di relazione, motivazioni produttive e contributive nulle con prospettive ancora più devastanti, dall'altro - alla luce dell'irriducibile relatività dell'esistenza - la conferma che in Italia sempre più la schiera degli "eletti": Onorevoli, Presidenti, Ministri, Giudici, Garanti, Saltimbanchi, Burattinai e quant'altri che regolano i fili del lecito e dell'illecito, nella loro rappresentazione priva di compimento, non rivelano altro che lo specchio di una nazione sciagurata nella quale si riflettono tutti quegli inquietanti misteri volti a far sì che l'idea della giustizia venga tradita di buonora in tutte le sue rappresentazioni col gusto del ribaltamento! Una tendenza già antica ma che oggi testimonia ancor più impietosamente tutto il suo disgusto per la democrazia nell'applicazione delle sue leggi ai casi molteplici e complessi della vita sociale. Insomma, una sorta di confraternita senza ritegno, basata sul disprezzo per qualsivoglia residua forma di morale e di giustizia.


In conclusione, l'ormai pronto a tutto "sottoscritto-contribuente", per quanto sappia bene quanto sia difficile cambiare "lo stato delle cose", in considerazione della evidente, ipertrofica, decadenza morale della "ragion d'essere" nazionale; la preclusione dei diritti posti in essere nei confronti del sottoscritto, rafforza maggiormente quella consapevolezza morale sulla giustezza delle mie azioni! Consapevolezza che mi accompagna a far sì che per il resto della Mia Vita riuscirò comunque... a vivere e a morire da Essere Umano!



Un Essere Umano, un Uomo urtato da una tempesta che racchiude in se solo dolore e amarezze! ma che nulla di buono gli mostra, nulla di nuovo gli insegna. contento del passato e rassegnato a un avvenire duro a venire, si sa! Nel contempo resterò sempre fiero e inebriato dalla certezza di non poter mai raggiungere la Vostra BASSEZZA!!!



Credo d'essermi lasciato andare oltremodo, e altrettanto che questa lettera, forse inusuale, irriverente, non sarà sufficiente a destare l'"inerzia" (?) delle istituzioni! Figuriamoci!!
Tuttavia lascerò queste parole scritte a documento della MIA COLLERA!!!


Ancora in fiduciosa attesa.... quantomeno delle Sue scuse.

Cordiali Saluti.
                                                                     A. T.

  Photo © G. Garcin

Qui: "il caso di specie"

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